PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il trattamento minimo di pensione di cui sono titolari, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, è aumentato di un terzo.
      2. Il trattamento di pensione dei soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 che usufruiscono di un trattamento superiore al minimo, ma inferiore all'importo rideterminato ai sensi del comma 1 è anch'esso aumentato ai sensi del medesimo comma.

Art. 2.

      1. L'importo aggiuntivo di cui all'articolo 1 della presente legge è soggetto alla perequazione automatica, non è assorbibile da eventuali integrazioni minime, è reversibile ed è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) procede automaticamente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dei trattamenti di pensione di cui all'articolo 1 che costituiscono condizioni di diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.

 

Pag. 4

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.